Art. 5.
(Esenzione dalla tassa automobilistica per gli autoveicoli usati).

      1. Non è dovuta la tassa automobilistica per gli anni 2006 e 2007, negli atti di acquisto da parte delle imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kilowatt, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, recante misure contro l'inquinamento, effettuate dal 30 giugno 2006 ed entro il 31 dicembre 2007, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla citata direttiva 91/441/CEE, e successive modificazioni, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o a uno dei familiari

 

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conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati devono essere garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita a specifica revisione secondo le modalità previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi dodici mesi.
      2. Entro quindici giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo conforme alle direttive comunitarie di cui al comma 1, il venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il veicolo ricevuto dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle suddette direttive, ai centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero di materiali e le rottamazioni, autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario rilascia all'acquirente un'attestazione comprovante l'avvenuta consegna ai suddetti centri dell'autoveicolo. In ogni caso, tali veicoli non possono essere rimessi in circolazione.
      3. Un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato, da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture, del Ministero dei trasporti e delle regioni, nominato con apposito decreto interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2. Le minori entrate risultanti da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti enti con cadenza mensile. Detti rimborsi, versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in
 

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deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica, sono contabilizzati tra le entrate tributarie dei rispettivi bilanci. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
      4. Ai fini del presente articolo si intendono per autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
      5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 38,5 milioni di euro per l'anno 2006 e in 77 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.